diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 12423 del 23/01/2020 Cc. (dep. 17/04/2020) Rv. 279337 - 02

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Scadenza del termine - Conseguenze - Nullità degli atti compiuti dopo la scadenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279337-02

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto l'inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (Fattispecie in cui la Corte, nel cassare l'ordinanza impugnata che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha precisato che la verifica sull'utilizzabilità va effettuata non in termini assoluti, eliminando l'atto in via preventiva, ma è invece riservata al momento in cui l'atto di indagine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o a fini probatori, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)