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Sez. 3, Sentenza n. 14770 del 02/08/2004 (Rv. 577228 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale dibattimentale irrevocabile - Idoneità a costituire giudicato nei procedimenti civile e amministrativo - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2004-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577228-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

Il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, regola rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni. Esse, unitamente con i successivi artt. 653 e 654, individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, "altri giudizi civili e amministrativi". Ne consegue che, se nell'ambito degli "altri giudizi civili o amministrativi", la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, "tout court", sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni: 1) la sentenza di condanna di cui all'art. 651 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nel corso del processo penale; 2) la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che è stato compiuto in presenza dell'esimente di cui all'art. 51 cod. proc. pen. (non anche, pertanto, con riferimento alle altre ipotesi assolutorie, quali la mancanza dell'elemento psicologico del reato, l'esistenza di una causa di giustificazione diversa da quella dell'art. 51, l'esistenza di una causa di non imputabilità o non punibilità dell'autore del reato); 3) la sentenza di non doversi procedere (che ha per oggetto esclusivamente l'accertamento di una situazione processuale di inesistenza di una condizione di procedibilità, ex art. 529 cod. proc. pen., ovvero di esistenza di una causa di estinzione del reato, ex art.531 cod. proc. pen.) non ha mai efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato (nè a suo favore, né contro di lui), in quanto l'oggetto della decisione non è il previo accertamento del fatto - reato, onde passare alla successiva declaratoria di non doversi procedere, bensì l'accertamento dell'inesistenza di una condizione di procedibilità o di estinzione del reato stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 530, Cod. Proc. Pen. art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)