Sez. 2, Sentenza n. 4843 del 14/11/1989 (Rv. 464213 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - PROPOSIZIONE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ - ECCEZIONE IMMEDIATA - MANCATA PROPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - PROPOSIZIONE ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ - ECCEZIONE IMMEDIATA - MANCATA PROPOSIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Quando una domanda nuova sia stata proposta soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni definitive, l'inammissibilità di essa deve essere eccepita nella stessa Sede, dovendo ritenersi, in difetto della relativa eccezione, implicitamente accettato il contraddittorio sulla medesima, avendo la comparsa conclusionale la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte. Siffatta disciplina manifestamente non comporta menomazione del diritto di difesa, giacché la parte nei cui confronti sia stata proposta la domanda nuova ha sempre la facoltà, ove le conclusioni della controparte non fossero chiare e facilmente percepibili ed apprezzabili, di chiedere la fissazione di un'altra udienza per un più meditato ed approfondito esame delle proprie esigenze difensive, in dipendenza delle nuove conclusioni della controparte. (V 7554/86, mass n 449579; (Conf 4040/87, mass n 452827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)