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Sez. 3, Sentenza n. 4040 del 24/04/1987 (Rv. 452827 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASTENERSI - IPOTESI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 51 N. 1 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452827-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASTENERSI - IPOTESI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 51 N. 1 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 51 n. 1 cod. proc. civ. (interesse personale nella causa od in altra vertenza su identica questione di diritto) non può essere invocata in Sede di impugnazione, a fondamento della nullità della sentenza, se non sia stata proposta al riguardo istanza di ricusazione. (nella specie, ai sensi dell'art. 51, n. 4, citato). (Conf 4444/81, mass n 415152; (Conf 3431/81, mass n 414026; (Conf 396/81, mass n 410858; (Conf 200/81, mass n 410610; (Conf 5752/79, mass n 432380; (Conf 4303/77, mass n 387915; (Conf 2019/76, mass n 380844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)