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Sez. 2, Sentenza n. 1696 del 12/03/1984 (Rv. 433774 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRESENZA DI BENI IMMOBILI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433774-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRESENZA DI BENI IMMOBILI - IRRILEVANZA.*

Poiché la comunione tacita familiare sorge naturalmente e spontaneamente per facta concludentia e non già in forza di convenzione espressa, non è necessario l'atto scritto per la sua Costituzione, anche se nella comunione sono presenti beni immobili. (V 727/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)