Sez. 2, Sentenza n. 1696 del 12/03/1984 (Rv. 433774 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRESENZA DI BENI IMMOBILI - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRESENZA DI BENI IMMOBILI - IRRILEVANZA.*
Poiché la comunione tacita familiare sorge naturalmente e spontaneamente per facta concludentia e non già in forza di convenzione espressa, non è necessario l'atto scritto per la sua Costituzione, anche se nella comunione sono presenti beni immobili. (V 727/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)