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Sez. L, Sentenza n. 4171 del 13/05/1997 (Rv. 504240 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Costituzione - Comportamento tacito concludente - Rilevanza - Mancanza di conferimento di beni - Ininfluenza - Svolgimento di attività lavorativa - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504240-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sè anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)