Sez. L, Sentenza n. 4171 del 13/05/1997 (Rv. 504240 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Costituzione - Comportamento tacito concludente - Rilevanza - Mancanza di conferimento di beni - Ininfluenza - Svolgimento di attività lavorativa - Sufficienza.
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La volontà dei partecipanti alla comunione tacita familiare può essere manifestata anche attraverso un comportamento tacito concludente e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune, che è idonea di per sè anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)