Sez. 4, Sentenza n. 16397 del 05/03/2015 Ud. (dep. 20/04/2015) Rv. 263386 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Comportamento del lavoratore - Rilevanza ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavore - Condizioni - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE
In tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, il quale, impegnato nell'installazione di un ascensore, era caduto mettendo il piede in fallo, così battendo la testa e decedendo, dopo essersi sganciato dall'imbracatura di sicurezza per meglio eseguire i lavori di sua competenza, atteso che le modalità esecutive da lui adottate rientravano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quanto ritengono di aver acquisito competenza ed abilità nelle proprie mansioni)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)