Sez. L, Sentenza n. 17632 del 28/07/2010 (Rv. 614988 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992 - Presupposti - Adibizione a peculiari mansioni per oltre un decennio - Superamento dei valori di rischio di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del decreto legge n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993) richiede che il lavoratore sia stato adibito per oltre un decennio a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati dall'art. 24 del d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche, renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)