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Sez. L, Sentenza n. 10185 del 12/07/2002 (Rv. 555705 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 - Sussistenza - Necessità - Fondamento - Onere probatorio relativo.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555705-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'attribuzione del beneficio cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore - secondo la prova fornita dal lavoratore ex art. 2697 cod. civ. ovvero eventualmente acquisita dal giudice ex art. 421 cod. proc. civ. (ed essendo irrilevante, al riguardo, il mancato rilascio dell'attestazione del datore di lavoro e dell'INAIL nell'ambito della relativa procedura congiunta in sede amministrativa) - ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. Nè la esplicita previsione normativa di una determinata "soglia" (ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'INAIL, le quali, consentendo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono all'esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 3, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 31, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 16, Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)