Sez. L, Sentenza n. 400 del 11/01/2007 (Rv. 594241 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore amianto - Benefici contributivi - Art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 applicabile "ratione temporis" - Attribuzione - Presupposti - Valori di rischio di cui all'art.24, terzo comma del d.lgs. n. 277 del 1991 - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n.257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, applicabile nella specie "ratione temporis", va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0, 1 fibre per centimetro cubo di cui all'art.24, terzo comma, del d.lgs. n. 277 del 1991 (abrogato dall'art. 5 del d.lgs.n. 257 del 2006).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 24 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)