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Sez. U, Sentenza n. 7436 del 05/07/1991 (Rv. 472959 - 01)

Urbanistica - Giurisdizione | Contributo per oneri di urbanizzazione - Ripetizione - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472959-01

Urbanistica - Giurisdizione

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sulle controversie che attengano alla spettanza e alla liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione a carico del beneficiario di concessione edilizia, va affermata anche quando esse insorgano in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo, ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (sempre che non si deducano vizi propri dell'ingiunzione, riservati alla cognizione del giudice ordinario), con la conseguenza che al medesimo giudice amministrativo è affidato il compito di disporre l'eventuale sospensione della esecutività del provvedimento opposto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)