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Sez. 1, Sentenza n. 2464 del 20/03/1997 (Rv. 503131 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO | Contributo sul costo di costruzione dovuto da una società a S.r.l. - Ingiunzione emessa dal Comune nei confronti di un imprenditore individuale indicato attraverso il riferimento alla sua ditta - Incertezza circa il destinatario dell'ingiunzione - Coincidenza soggettiva fra il titolare della ditta e l'amministratore della società; nonché dei nomi di fantasia - Superamento dell'incertezza - Idoneità - Esclusione - Utilizzazione delle risultanze della relazione di notifica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503131-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO

L'ingiunzione emessa dal Comune a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10(recante norme per la edificabilità' dei suoli) , è affetta da nullità(pronunziabile dal giudice ordinario in quanto costituente un vizio proprio dell'ingiunzione stessa) quando risulti assolutamente incerto il suo destinatario, che deve identificarsi nel soggetto passivo dell'obbligazione sostanziale. Nel caso in cui quest'ultimo sia una società a responsabilità limitata, e l'ingiunzione venga diretta invece contro un imprenditore individuale indicato attraverso il riferimento alla propria ditta, non è idonea a superare l'indicata incertezza la circostanza che la persona fisica destinataria dell'intimazione sia anche l'amministratore della società e che il nome di fantasia usato per denominare quest'ultima coincida con quello utilizzato per la ditta, atteso che tale coincidenza non consente l'univoca identificazione dell'intimato nella società debitrice, sia per mancanza degli elementi formali indispensabili al fine dell'individuazione di un società' a responsabilità' limitata alla stregua di ciò che prevede l'art. 2473 cod. civ., sia per il possibile(ed anzi normale) uso del nome di fantasia, in unione con quello del titolare, quale elemento aggiuntivo e qualificante di una ditta individuale, e considerato anche il carattere non determinante, in mancanza(come nella specie)di spendita del nome della società stessa, della coincidenza nella stessa persona fisica del destinatario dell'intimazione e dell'amministratore della società, senza che inoltre possano assumere rilievo, al fine della identificazione dell'intimato, le risultanze della relazione di notificazione(effettuata, nella specie, alla società presso la sede sociale) perché l'identità dell'intimato va desunta solo dal tenore dell'ingiunzione e non da quello della notificazione, che è atto esterno alla prima e da questa distinto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)