Sez. L, Sentenza n. 4870 del 27/05/1996 (Rv. 497815 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione da parte di ufficiale giudiziario incompetente - Nullità - Estensione al ricorso - Esclusione - Conseguenze - Costituzione dell'intimato - Sanatoria - Costituzione successiva alla scadenza del termine per ricorrere - Passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente non si estende al ricorso, e resta sanata con la costituzione dell'intimato, ai sensi dell'art. 156 terzo comma cod.proc.civ., con effetto "ex tunc", senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ove tale costituzione sia avvenuta dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)