Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 24/03/1992 (Rv. 476417 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - In genere | Notificazione da parte di ufficiale giudiziario incompetente - Nullità - Estensione al ricorso - Esclusione - Conseguenze - Costituzione dell'intimato - Sanatoria - Costituzione successiva alla scadenza del termine per ricorrere - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Insussistenza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - In genere
L'incompetenza dell'ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione implica nullità di detta notificazione non del ricorso medesimo, con la conseguenza che tale nullità a norma dell'art. 156, terzo comma cod. proc. civ. resta sanata con la costituzione dell'intimato con effetto "ex tunc" senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ove tale costituzione sia avvenuta dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)