Sez. 1, Sentenza n. 703 del 06/02/1995 Cc. (dep. 20/04/1995) Rv. 201117 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - In genere | Sussistenza dell'obbligo - È limitata alla sola fase delle indagini preliminari - Incompatibilità della disciplina con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione - Esclusione - "Ratio" .
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - In genere
L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen., vale solo nella fase delle indagini preliminari. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'inviolabilità del diritto di difesa, garantita dall'art. 24 Cost. atteso che, fra l'altro, l'imputato è sempre facoltizzato a proporre richiesta di riesame e può quindi, in tempi brevi, nell'ambito della relativa procedura, essere sentito e svolgere le proprie difese.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)