Sez. 1, Sentenza n. 2011 del 17/12/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223336 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Interrogatorio di garanzia (art.294 cod. proc. pen.) nell'ipotesi di misura cautelare eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale - Omessa previsione dell'incompatibilità del G.i.p che ha applicato la misura - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.294, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del G.i.p. che ha emesso la misura cautelare a procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, nel caso in cui egli si sia spogliato del processo con il rinvio a giudizio dell'imputato, e nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, la competenza del giudice che procede al dibattimento - in quanto l'ampiezza dei poteri di cognizione e decisione riservati al giudice preliminare che proceda all'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di misura cautelare eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, trovano riscontro in una lettura del sistema normativo del tutto coerente con le garanzie costituzionali di habeas corpus dell'imputato, alla luce delle quali l'obbligo della tempestività dell'interrogatorio è posto in capo al giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura, per una sorta di ultrattività delle sue funzioni, quale giudice della libertà personale. Lo stesso giudice è legittimato dall'art.294, comma 3, cod. proc. pen. alla verifica della permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari nonché, ex articoli 306 cod. proc. pen. e 98 disp. att., ad ordinare, anche d'ufficio, l'immediata liberazione dell'imputato nell'ipotesi di perdita d'efficacia della misura cautelare. Inoltre, e sotto altro profilo, le modalità di attuazione dell'estensione dell'obbligo dell'interrogatorio di garanzia alla nuova fase processuale costituiscono, come già rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.32 del 1999, scelte discrezionali del legislatore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)