Sez. 1, Sentenza n. 5073 del 08/10/1996 Cc. (dep. 04/11/1996) Rv. 205945 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio - Limitazione alla fase delle indagini preliminari - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. - Non manifesta infondatezza - Fattispecie: misura disposta nel corso delle indagini ed eseguita dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'udienza preliminare.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
Non è infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione, dell'art. 294 cod. proc. pen. nella parte in cui non prescrive l'obbligo dell'interrogatorio, a pena di perdita di efficacia della misura, secondo quanto previsto dall'art. 302 cod. proc. pen., quando la misura cautelare sia eseguita dopo la chiusura delle indagini preliminari ed in particolare, come nel caso di specie, quando la misura, disposta in tale fase, sia eseguita nel periodo intercorrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)