Sez. 3, Sentenza n. 1049 del 13/04/1973 (Rv. 363491 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - PRECLUSIONE.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita nello art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza, e della parte che l'ha dedotto nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza non dedotti, e l'altra parte, d'altro canto, non puo, nell'ulteriore corso del giudizio, aggiungerne nuovi rispetto a quelli prospettati in limine, ne ad essi apportare qualsiasi mutamento. (Conf 1725/72, mass n 358640).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)