Sez. 3, Sentenza n. 1725 del 29/05/1972 (Rv. 358640 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - MOTIVI DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI - ESCLUSIONE.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa, e per le formalita limitative della sua proposizione, stabilite nell'art 38 ultimo comma, cod proc civ, vincola l'attivita del giudice e della parte che l'ha formulato, nel senso che al giudice non e consentito rilevare motivi diversi da quelli tempestivamente dedotti dalle parti, ne a queste e dato di aggiungerne altri nell'ulteriore corso del giudizio. (Conf 2947'70, mass n 348881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)