Sez. 2, Sentenza n. 11030 del 15/07/2003 (Rv. 565061 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - IN GENERE | Mancato compimento dell'inventario nei termini - Onere probatorio - Del creditore proveniente - Esclusione - Prova del compimento dell'inventario nei termini - Onere dell'erede - Sussistenza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - IN GENERE
Il creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio d'inventario, intenda farne valere la responsabilità "ultra vires" per il mancato compimento dell'inventario stesso nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo per converso, l'erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza "de qua", rappresentando la tempestiva formazione dell'inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)