Sez. 2, Sentenza n. 3842 del 01/04/1995 (Rv. 491585 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - IN GENERE | Mancato compimento dell'inventario nei termini - Onere probatorio del creditore che intende far valere la responsabilità "ultra vires" - Decadenza eccepita per la prima volta nel giudizio di rinvio dalla Cassazione - Inammissibilità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - DECADENZA - IN GENERE
Il creditore che agendo contro l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario intenda farne valere la responsabilità "ultra vires", per il mancato compimento dell'inventario nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 cod. civ. ha l'onere di provare la dedotta omissione o ritardo, trattandosi di una causa di decadenza dal beneficio. Detta decadenza non può essere fatta valere per la prima volta in sede di rinvio dalla Cassazione, stante i limiti propri di tale giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)