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Sez. 5, Sentenza n. 25116 del 26/11/2014 (Rv. 633537 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tributi dovuti dal "de cuius" - Cartella di pagamento - Impugnazione da parte degli eredi - Deduzione dell'accettazione con beneficio d'inventario - Limite della loro responsabilità - Giurisdizione della commissione tributaria - Sussistenza - Decreto del giudice della successione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633537-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Il giudice tributario può conoscere, senza efficacia di giudicato, questioni che ricadono in altra giurisdizione, quando dalla loro risoluzione dipenda la decisione del giudizio, per cui, in sede d'impugnazione dell'iscrizione a ruolo di un debito fiscale ereditario, ha il potere di accertare "incidenter tantum" la sussistenza o meno della qualità dei contribuenti quali eredi accettanti con beneficio d'inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d'imposta. Né tale accertamento è precluso dal decreto del giudice ordinario, riconducibile alla volontaria giurisdizione e privo del carattere di decisorietà, che abbia ordinato la formazione dell'inventario o concesso una proroga dei termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 487, Cod. Civ. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)