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Sez. L, Sentenza n. 2281 del 04/03/1987 (Rv. 451490 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RICORSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE - REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO - INSCINDIBILITÀ - LIMITI - CESSAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLA REINTEGRAZIONE O DELLA IDONEITÀ DELLA STESSA AL RIPRISTINO CON EFFETTO RETROATTIVO DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - AMMISSIBILITÀ EX ARTT. 1218 E SEGUENTI COD. CIV. E NON EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451490-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RICORSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE - REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO - INSCINDIBILITÀ - LIMITI - CESSAZIONE DELLA NECESSITÀ DELLA REINTEGRAZIONE O DELLA IDONEITÀ DELLA STESSA AL RIPRISTINO CON EFFETTO RETROATTIVO DELL'ORIGINARIO RAPPORTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - AMMISSIBILITÀ EX ARTT. 1218 E SEGUENTI COD. CIV. E NON EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*

In tema di licenziamento illegittimo del lavoratore subordinato, l'inscindibilità tra reintegrazione e risarcimento del danno, quale desumibile dall'art. 18 stat. Lavoratori, comporta che il lavoratore licenziato non può agire né proseguire il giudizio contro il datore di lavoro per ottenere il solo risarcimento del danno nella Forma e con le modalità previste dalla norma citata; pertanto, venendo meno la necessità della reintegrazione, ovvero l'idoneità della stessa al ripristino con effetto retroattivo dell'originario rapporto (come nel caso in cui il lavoratore abbia rinunciato alla domanda di reintegrazione ovvero nell'ipotesi di spontanea riassunzione da parte del datore di lavoro) il lavoratore medesimo, nel giudizio di impugnazione del recesso, può richiedere - oltre alle cinque mensilità di retribuzione ex art. 18 stat. Lavoratori, previste in ogni caso al fine di sanzionare il comportamento del datore di lavoro - il maggior danno unicamente in osservanza della generale normativa dettata dal codice civile. (V 5104/84, mass n 436897).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)