Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015 (Rv. 637906 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Riserva prevista dall'art. 96, comma 2, n. 2, l.fall. - Potere officioso del giudice di merito - Conseguenze - Credito per il rimborso di un prestito obbligazionario fondato su titoli prodotti in copia - Ammissione con riserva dell'esibizione dei titoli in originale - Ammissibilità anche in assenza di istanza di parte.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA
In tema di formazione dello stato passivo, l'apposizione della riserva prevista dall'art. 96, comma 2, n. 2, l.fall. (nel testo conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo la domanda di insinuazione del credito al rimborso di un prestito obbligazionario, può legittimamente apporre, ove fondata su titoli prodotti in mera copia, la riserva della loro esibizione in originale, pur se l'ammissione con riserva non sia stata richiesta o sia stata richiesta tardivamente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 2 n. 2, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113 bis, Cod. Civ. art. 2410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)