Sez. U - , Sentenza n. 14648 del 13/06/2017 (Rv. 644572 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario - Prescrizione eccepita dal curatore dopo la notifica della cartella esattoriale - Controversia - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Ammissione del credito con riserva.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l’"an" ed il "quantum" del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario. Ne consegue che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)