Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24539 del 30/10/2013 (Rv. 628224 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Ammissione al passivo con riserva - Circostanza condizionante erroneamente indicata dal creditore - Apposizione della (esatta) condizione all'ammissione del credito - Potere officioso del giudice di merito - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI
In tema di formazione dello stato passivo, l'apposizione di una condizione all'ammissione del credito costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo una domanda di insinuazione, può sia apporvi una condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, sia rettificare l'indicazione della circostanza condizionante ivi erroneamente prospettata. (Così statuendo, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, reiettivo di un'opposizione ex artt. 98 e 209 legge fall. riguardante l'invocata ammissione del credito di regresso di un fideiussore al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa apertasi nei confronti del debitore garantito, perché dal primo condizionata all'esito del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. vertente su quel credito, invece che, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, legge fall., al totale soddisfacimento del creditore principale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 com. 3, Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96 com. 2, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)