Sez. L, Sentenza n. 1655 del 26/02/1985 (Rv. 439627 - 01)
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER LA ASSOCIAZIONE - ASSIMILABILITÀ ALLA FIDEIUSSIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL CREDITORE - DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER LA ASSOCIAZIONE - ASSIMILABILITÀ ALLA FIDEIUSSIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL CREDITORE - DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato ben ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944, primo comma, cod. civ.) per cui non richiedesi la tempestiva escussione del debitore principale, ma è sufficiente ad impedire l'Estinzione della garanzia che il creditore, a sua scelta, eserciti tempestivamente l'Azione nei confronti del debitore principale o del fideiussore. (V 5572/79, mass n 402164; (V 3952/77, mass n 387649; (V 4252/76, mass n 382943; (V 1138/73, mass n 363636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)