diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5509 del 14/03/2005 (Rv. 580641 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Obbligo di effettuare la contestazione immediata - Limitazione alle violazioni in materia di circolazione stradale - Sussistenza - Violazioni di diversa natura - Notificazione del verbale di accertamento nei termini di legge - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580641-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La disciplina dettata dagli artt. 201 e 202 del codice della strada, che prevede, in mancanza della contestazione immediata della violazione, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, si applica alle sole violazioni previste dal codice della strada e non alle altre violazioni suscettibili di irrogazione di sanzione (nel caso di specie, violazione della normativa regionale sulla caccia) , in relazione alle quali si applica la disposizione generale dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, secondo la quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata nei termini di legge la notifica del verbale di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)