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Sez. L, Sentenza n. 3254 del 05/03/2003 (Rv. 560876 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancanza di contestazione immediata - Computo dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica - Decorrenza - Riferimento alla data di piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto ex art. 17 legge n. 689 del 1981 - Necessità - Data della notizia del fatto materiale - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'assunzione di dipendenti comunali senza nulla osta dell'ufficio di collocamento.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560876-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata (nella specie, relativa all'assunzione diretta di dipendenti comunali senza il nulla - osta dell'ufficio di collocamento, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto tempestiva la notifica della violazione avvenuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento effettuato in sede ispettiva).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)