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Sez. 2, Sentenza n. 19664 del 10/10/2005 (Rv. 584980 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Omissione - Violazioni estranee alla circolazione stradale - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Attenuazione del valore probatorio del verbale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584980-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)