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Sez. L, Sentenza n. 5746 del 19/04/2001 (Rv. 546067 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Sentenza di accertamento del falso e reiezione della domanda di risarcimento del danno - Conseguenze - Omessa impugnazione del capo sul risarcimento - Conseguenze - Giudicato - Esecuzione della pronuncia di falso ex artt. 226, 227 cod. proc. civ. - Riproponibilità della domanda di risarcimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546067-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma cod. proc. civ. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo - essendo venuta meno la pregiudizialità penale - all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 cod. proc. civ. rappresenti un "novum", tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 227, Cod. Proc. Civ. art. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)