Sez. 2, Sentenza n. 12399 del 28/05/2007 (Rv. 597511 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Sentenza che decide sulla querela di falso - Natura - Sentenza parziale - Esclusione - Conseguenze - Assoggettabilità agli ordinari mezzi di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se attivato in via incidentale - è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata. Ne consegue che detta sentenza è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui il procedimento di merito nel cui ambito l'atto sia stato prodotto si configuri come un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a procedimento ex art. 23 legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 226, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)