Sez. 3, Sentenza n. 11556 del 21/02/2006 Ud. (dep. 31/03/2006) Rv. 233565 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissioni di gas, vapori e fumi - Odori molesti - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ.. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle loro deiezioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)