Sez. 3, Sentenza n. 5763 del 10/03/2009 (Rv. 607049 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Diritto al risarcimento del danno da fatto illecito commesso da una P.A. - Atto di costituzione in ora inviato all'assicuratore della P.A. responsabile - Efficacia interruttiva - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Gli atti di costituzione in mora, inviati dalla vittima di un fatto illecito causato dalla P.A. all'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultima, sono inidonei ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, perché l'assicuratore del responsabile non ha alcuna obbligazione nei confronti del terzo danneggiato (al di fuori delle speciali ipotesi tassativamente previste dalla legge). Né il danneggiato può invocare una rappresentanza apparente dell'ente pubblico assicurato da parte della società assicuratrice, perché presupposto di tale rappresentanza è l'incolpevole affidamento del terzo, inconcepibile rispetto alla rappresentanza di una P.A., i cui atti debbono per legge sempre farsi per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)