Sez. L, Sentenza n. 2318 del 11/04/1980 (Rv. 406001 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA INSANABILE DELLA SENTENZA - DEDUZIONE IN SEDE DI GRAVAME - OMESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIPROPOSIZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA INSANABILE DELLA SENTENZA - DEDUZIONE IN SEDE DI GRAVAME - OMESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RIPROPOSIZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
La mancata lettura del dispositivo all'udienza, cosi come previsto dagli artt 429 e 437 (nuovo testo) cod proc civ, da luogo alla nullita insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, a norma dell'art 156 secondo comma, cod proc civ, poiche l'omissione della lettura del dispositivo preclude la possibilita di ancorare il momento dell'immodificabilita della decisione alla data dell'udienza stessa e di fornire al lavoratore, in cui favore sia pronunciata sentenza di condanna, il titolo necessario per procedere immediatamente all'esecuzione sin da questa data. Pertanto, tale nullita, dedotta in Sede di gravame, ma non dichiarata dal giudice di appello, comporta, ove sia stata riproposta con il ricorso per Cassazione, la Cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice, il quale deve invitare le parti alla discussione orale, pronunciando immediatamente la sentenza del cui dispositivo deve dare lettura nella stessa udienza. (Conf 2632/77, mass n 386310 sulla prima parte; (V 3135/78, mass n 392587).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)