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Sez. 1, Sentenza n. 2277 del 19/03/1990 (Rv. 466041 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - LETTERA DI DISPOSITIVO DIVERSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI APPELLO - NECESSITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466041-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - LETTERA DI DISPOSITIVO DIVERSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUZIONE COME MOTIVO DI APPELLO - NECESSITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Nelle controversie alle quali è applicabile il rito del lavoro (art. 46 legge 27 luglio 1978 n. 392), la lettura di un dispositivo diverso da quello deliberato equivale ad omessa lettura del dispositivo e, determinando non l'inesistenza, ma la nullità della sentenza, si converte in motivo di gravame, da farsi valere nei limiti e secondo le regole del mezzo d'impugnazione, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcune delle ipotesi di rimessione a quest'ultimo tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria della nullità, dovendo decidere la causa nel merito. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione che sia attinente esclusivamente al detto motivo di nullità, qualora il giudice d'appello abbia pronunciato sul merito, ancorché non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, prospettata in Sede di gravame. (Conf 4449/88, mass n 459420, sulla prima e seconda parte; (Conf 533/88, mass n 457037, sulla prima e seconda parte; (Conf 299/87, mass n 450052, sulla prima e seconda parte; (Conf 5365/85, mass n 442604, sulla prima e seconda parte; (Conf 4844/83, mass n 429736; (contra 2318/80, mass n 406001, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)