diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13863 del 11/12/1999 (Rv. 532005 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ | Novità intrinseca - Caratteri - Più soluzioni dello stesso problema tecnico - Brevettabilità.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532005-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ

In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associandoli o coordinandoli in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile; poiché la legge sulle invenzioni richiede che l'invenzione non sia compresa nello stato della tecnica (articolo 14) o che essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica (articolo 16), mentre non richiede l'insussistenza di altre e diverse invenzioni precedenti concernenti lo stesso problema tecnico, ben possono esistere diverse soluzioni tutte astrattamente brevettabili; pertanto, per escludere il requisito della novità di un brevetto non è sufficiente che il risultato industriale sia già stato raggiunto ma è necessario dimostrare che l'idea inventiva contenuta nel brevetto sia priva del carattere di <<non evidenza>> per il tecnico medio del settore.

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 14 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 16, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)