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Sez. 2, Sentenza n. 649 del 07/03/1972 (Rv. 356710 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - LIBERTA DI VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356710-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - LIBERTA DI VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice non e vincolato dal parere del consulente tecnico d'ufficio ma, allorquando disattenda le conclusioni di questo, e tenuto a dare adeguata motivazione del suo contrario convincimento mediante l'indicazione - sia pure sommaria - degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logici e giuridici adoprati per pervenire alla decisione adottata. (Conf 2450'70, mass n 348713; 1466'70, mass n 347305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)