Sez. 2, Sentenza n. 649 del 07/03/1972 (Rv. 356710 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - LIBERTA DI VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - LIBERTA DI VALUTAZIONE - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice non e vincolato dal parere del consulente tecnico d'ufficio ma, allorquando disattenda le conclusioni di questo, e tenuto a dare adeguata motivazione del suo contrario convincimento mediante l'indicazione - sia pure sommaria - degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logici e giuridici adoprati per pervenire alla decisione adottata. (Conf 2450'70, mass n 348713; 1466'70, mass n 347305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)