Sez. L, Sentenza n. 2616 del 30/05/1989 (Rv. 462917 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PERIODI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, VOLONTARIA E FIGURATIVA - RILEVANZA - CONSEGUENZA - RICONGIUNZIONE DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE FACOLTATIVA - CONTESTUALI RICONGIUNZIONI DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PERIODI DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, VOLONTARIA E FIGURATIVA - RILEVANZA - CONSEGUENZA - RICONGIUNZIONE DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE FACOLTATIVA - CONTESTUALI RICONGIUNZIONI DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, prevista dalla legge 7 febbraio 1979 n. 29, la facoltà riconosciuta al lavoratore, che possa far valere periodi di iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (oppure in altre forme di previdenza obbligatorie, che siano sostitutive, esonerative od esclusive), di ricongiunzione presso la gestione in cui il lavoratore stesso risulti iscritto all'atto della domanda (oppure presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa) riguarda indistintamente tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui il lavoratore risulti titolare e quindi è suscettibile di autonomo e distinto Esercizio in relazione ciascun tipo di contribuzione. Consegue che la ricongiunzione di periodi di contribuzione facoltativa - in Mancanza di alcuna prescrizione limitativa e non essendo di ostacolo la finalità di tale istituto, volto ad apprestare un rimedio a favore dei lavoratori contro i danni che potrebbero derivare dalla scopertura assicurativa per l'impossibilità della prestazione lavorativa in determinate situazioni degne di speciale tutela (disoccupazione, servizio militare, malattia, gravidanza e puerperio) - non risulta subordinata alla contestuale ricongiunzione anche di contributi obbligatori. (V 5614/88, mass n 460166).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/04/1919 num. 603 art. 6, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184 art. 6, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 4, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)