Sez. L, Ordinanza n. 3386 del 06/03/2003 (Rv. 560955 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Disciplina ex legge n. 29 del 1979 - Ricongiunzione presso gestioni speciali per lavoratori autonomi - Presupposti - Esistenza di un periodo di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (oppure in altre gestioni previdenziali) per lavoratori dipendenti di almeno cinque anni immediatamente antecedente alla domanda - Conseguenze - Diritto alla ricongiunzione in caso di versamento della contribuzione esclusivamente presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, nel prevedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall'INPS in cui il lavoratore risulti iscritto all'atto della domanda ovvero nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, presuppone - in forza del rinvio all'art. 1, quarto comma, della stessa legge - che l'interessato possa far valere, altresì, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente alla data della domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni diverse dalla predetta a.g.o. (ma parimenti per lavoratori dipendenti), con la conseguenza che resta esclusa - in quanto non prevista - la ricongiunzione dei periodi assicurativi ove la contribuzione sia stata versata esclusivamente presso diverse gestioni previdenziali per lavoratori autonomi. In relazione a tale mancata previsione, risultante da un'interpretazione letterale e sistematica che preclude una diversa interpretazione "adeguatrice", non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, considerata l'oggettiva discriminazione, rispetto a tutti gli altri lavoratori, che ne deriva in pregiudizio dei lavoratori autonomi che siano stati iscritti soltanto a gestioni previdenziali autonome e tenuto conto che l'esclusione dal diritto alla ricongiunzione comporta per questi ultimi una irragionevole deroga dello "standard" di adeguatezza che - mediante la ricongiunzione - è garantito, invece, a tutti gli altri lavoratori che siano stati iscritti a diverse gestioni previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)