Sez. L, Sentenza n. 5614 del 15/10/1988 (Rv. 460166 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CONVENZIONI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA SULLA SICUREZZA SOCIALE - FACOLTÀ DEI CITTADINI ITALIANI DI TRASFERIRE NELL'ASSICURAZIONI GENERALI I.V.S. O NELLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE I CONTRIBUTI VERSATI NELL'ASSICURAZIONE SVIZZERA - AMPLIAMENTO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - PORTATA - INCREMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ANCHE PER LA PENSIONE MATURATA PRESSO UNA GESTIONE PREVIDENZIALE ESCLUSIVA OD ESONERATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CONVENZIONI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA SULLA SICUREZZA SOCIALE - FACOLTÀ DEI CITTADINI ITALIANI DI TRASFERIRE NELL'ASSICURAZIONI GENERALI I.V.S. O NELLE FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE I CONTRIBUTI VERSATI NELL'ASSICURAZIONE SVIZZERA - AMPLIAMENTO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - PORTATA - INCREMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ANCHE PER LA PENSIONE MATURATA PRESSO UNA GESTIONE PREVIDENZIALE ESCLUSIVA OD ESONERATIVA - AMMISSIBILITÀ.*
La sfera di applicazione della disciplina risultante dalla convenzione fra l'Italia e la svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1963 n. 1781) e dall'art. 1, paragrafo 1, dell'accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 (ratificato e reso esecutivo con legge n. 283 del 1973) come modificato dagli artt. 8 e 10 dell'accordo aggiuntivo 2 aprile 1980 (ratificato e reso esecutivo con legge n. 668 del 1981) - disciplina relativa alla facoltà dei cittadini italiani di trasferire nell'Assicurazione generale i.V.S. o nelle forme di previdenza obbligatoria sostitutive, ma non anche in quelle esclusive od esonerative, i contributi versati nell'Assicurazione svizzera - ha subito un ampliamento (secondo l'espressa previsione del paragrafo 2 dell'art. 1 della convenzione stessa) per effetto dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, relativo alla possibilità del lavoratore, il quale possa far valere periodi d'iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive esclusive od esonerative, di richiedere, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione e salvi determinati oneri finanziari a suo carico, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa di cui sia titolare. Pertanto, la facoltà, prevista da detti accordi, di chiedere il trasferimento, nell'Assicurazione generale i.V.S. o nelle forme di previdenza obbligatoria sostitutive, dei contributi versati in svizzera deve ritenersi esercitabile dal lavoratore anche al solo fine di incrementare la posizione assicurativa di cui sia titolare nel regime generale i.V.S. e nei regimi sostitutivi, pur quando la pensione maturi non presso tali forme previdenziali ma, previa ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, presso una gestione previdenziale esclusiva od esonerativa, senza che il riconoscimento dell'Obbligo dell'i.N.P.S. di provvedere ai relativi adempimenti nei rapporti con l'Assicurazione svizzera possa considerarsi in contrasto con i limiti dei poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione (legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Tratt. Internaz. 14/12/1962, Legge 31/10/1963 num. 1781, Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1981 num. 668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)