Sez. L, Sentenza n. 1265 del 21/02/1984 (Rv. 433406 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - LICENZIAMENTO DI PLURALITÀ DI LAVORATORI PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CHE NON INCIDE NELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - LICENZIAMENTO DI PLURALITÀ DI LAVORATORI PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CHE NON INCIDE NELL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - DISTINZIONE.*
L'elemento caratterizzante del licenziamento collettivo per riduzione di personale è rappresentato dal ridimensionamento dell'azienda, come cessazione, con carattere di definitività, di una parte dell'attività economica esercitata nell'impresa, con conseguente necessità dell'eliminazione di più posti di lavoro; per contro, il licenziamento di una pluralità di lavoratori, determinato da una ristrutturazione aziendale che non incida sull'attività economica dell'impresa, non è configurabile come licenziamento collettivo, ma integra l'ipotesi regolata dall'art. 3, seconda parte, della legge n. 604 del 1966. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto la configurabilità di un licenziamento collettivo in relazione all'eliminazione, da parte della società cinzano, della rete delle vendite dirette per la zona di Roma). (Conf 5443/82, mass n 423202).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)