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Sez. L, Sentenza n. 2849 del 06/05/1985 (Rv. 440606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*

Mentre il licenziamento collettivo è caratterizzato da una esuberanza della mano d'opera conseguente ad una riduzione o trasformazione dell'attività imprenditoriale, sicché i lavoratori licenziati - scelti sulla base dei criteri stabiliti dagli accordi interconfederali - non possono pretendere di essere utilizzati in altri reparti della stessa impresa, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto quel determinato lavoratore, con la conseguenza che, ai fini della legittimità del licenziamento ai sensi della norma predetta, non basta che il datore di lavoro provi la necessità di una ristrutturazione aziendale ma occorre altresì che egli dimostri oltre che la conseguente soppressione del posto di lavoro e delle mansioni affidate al lavoratore licenziato, l'impossibilità di adibire il medesimo in altro settore della azienda, anche con attribuzione di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. (V 1265/84, mass n 433406; (V 624/84, mass n 432884; (V 501/84, mass n 432736; (V 7017/83, mass n 431651; (V 6406/83, mass n 431142; (V 5498/83, mass n 430435; (V 4088/83, mass n 429047; (V 2746/80, mass n 406517; (V 5099/77, mass n 388707).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)