Sez. L, Sentenza n. 5443 del 19/10/1982 (Rv. 423202 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - LICENZIAMENTO DI PLURALITÀ DI LAVORATORI PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CHE NON INCIDE SULL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - REQUISITI - LICENZIAMENTO DI PLURALITÀ DI LAVORATORI PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CHE NON INCIDE SULL'ATTIVITÀ ECONOMICA DELL'IMPRESA - DISTINZIONE.*
L'elemento caratterizzante del licenziamento collettivo per riduzione di personale è rappresentato dal ridimensionamento dell'azienda, come cessazione, con carattere di definitività, di una parte dell'attività economica esercitata nell'impresa, con conseguente necessità della eliminazione di più posti di lavoro. Consegue che il licenziamento di una pluralità di lavoratori, determinato da una ristrutturazione aziendale che non incida sull'attività economica dell'impresa, non è configurabile come licenziamento collettivo, ma integra l'ipotesi regolata della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, che riguarda il licenziamento, indifferentemente, di uno o più dipendenti e presuppone, inoltre, da una parte, che specificamente l'apporto di ciascuno di costoro sia considerato superfluo per l'Esercizio dell'impresa, e, dall'altra, che questa ultima resti immutata nelle sue strutture e nelle sue dimensioni. (V 6066/80, mass n 409843; (V 3252/80, mass n 407043; (V 3648/79, mass n 400067; (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass nn 396024 e 396023).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)