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Sez. 1, Sentenza n. 11245 del 28/12/1994 (Rv. 489451 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Decisione della Commissione Tributaria di secondo grado - Impugnazione - Intervenuta approvazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 sul nuovo processo tributario - Irrilevanza - Impugnazione alla Commissione Tributaria Centrale o alla Corte d'Appello - Ricorso immediato in Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489451-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

La impugnazione della decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, intervenuta tra la entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (disciplinante il nuovo processo tributario) e l'insediamento delle istituite nuove commissioni, deve essere proposta secondo il regime anteriore alla entrata in vigore del decreto precitato e, cioè, innanzi alla Corte di Appello ovvero alternativamente innanzi alla Corte di Cassazione: conseguentemente il ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Centrale e non dunque innanzi alla Corte di Cassazione deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, ancorché nelle more abbia depositato atto di rinuncia al ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)