Sez. 1, Ordinanza n. 267 del 07/04/1997 (Rv. 507805 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Decisione di una Commissione Tributaria di II grado - Emissione successiva all'emanazione del D. Lgs n. 546 del 1992, ma antecedente all'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie - Impugnazione - Ricorso immediato per Cassazione - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
L'impugnazione di una decisione di una Commissione Tributaria di secondo grado intervenuta fra l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (disciplinante il nuovo processo tributario) e l'insediamento delle istituite nuove commissioni, deve essere proposta secondo il regime anteriore alla entrata in vigore del decreto precitato, e, cioè, o avanti alla Corte di Appello, ovvero, alternativamente, avanti alla Commissione Tributaria Centrale. Conseguentemente, l'eventuale ricorso proposto direttamente per Cassazione, deve essere dichiarato inammissibile, essendo esso, nel suddetto regime anteriore, consentito unicamente, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale, ed, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., avverso quelle della Corte d'Appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 74, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1995 num. 403, Legge 20/11/1995 num. 495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)