Sez. 6, Sentenza n. 9609 del 27/06/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179298 - 01
PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - UTILIZZABILITÀ IN ITALIA - CONDIZIONI.*
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Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolga in Italia, purché siano state assunte legalmente quanto alla Forma, secondo la legge del luogo ove sono state raccolte, e non siano in contrasto con le nostre leggi proibitive concernenti le persone e gli Atti o con quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico. (Conf mass n 170849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 463 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 657, Preleggi art. 27, Preleggi art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)