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Sez. 6, Sentenza n. 7507 del 20/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184444 - 01

PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184444-01

PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia quando si tratta di prove legalmente assunte in conformità alla legge del luogo ove sono state raccolte e non in contrasto con i principi dell'ordine pubblico italiano (con riferimento al caso di specie la Cassazione ha altresì precisato che nel concetto di ordine pubblico non può farsi rientrare la circostanza che alle operazioni peritali all'estero circa la qualità stupefacente di una sostanza non abbia partecipato il difensore, allorquando l'imputato abbia reso ampia e riscontrata confessione). (V mass n 179298, ed ivi citata; (Conf mass n 178470, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 27, Preleggi art. 31, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)