Sez. 2, Sentenza n. 1641 del 05/04/1989 (Rv. 462420 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VENDITA DI QUOTA SOCIALE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DANNO - INDIVIDUAZIONE DI QUEST'ULTIMO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DEL COMPRATORE - NECESSITÀ.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO - VENDITA DI QUOTA SOCIALE - INADEMPIMENTO DEL VENDITORE - CONDANNA DI QUEST'ULTIMO AL RISARCIMENTO DANNO - INDIVIDUAZIONE DI QUEST'ULTIMO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DEL COMPRATORE - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui il compratore chieda la risoluzione di un contratto di vendita di quota sociale per inadempimento del venditore e la condanna del predetto al risarcimento del danno, questo, individuato nella differenza tra il valore commerciale della quota sociale ed il prezzo convenuto (nella specie non corrisposto), deve essere determinato con riferimento al momento in cui il compratore ha proposto la domanda di risoluzione, perché in detto momento egli, rinunciando a richiedere l'adempimento del venditore, rende definitivo l'inadempimento di quest'ultimo. (Conf 747/86, mass n 444292; (Conf 2850/82, mass n 420733).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)