Sez. 2, Sentenza n. 747 del 06/02/1986 (Rv. 444292 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISOLUZIONE DI CONTRATTO PRELIMINARE - PER INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - RISARCIMENTO DEL DANNO SPETTANTE AL PROMITTENTE COMPRATORE - MANCATO GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - RISOLUZIONE DI CONTRATTO PRELIMINARE - PER INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - RISARCIMENTO DEL DANNO SPETTANTE AL PROMITTENTE COMPRATORE - MANCATO GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nella liquidazione del danno spettante al promissario acquirente a seguito della pronuncia di risoluzione del preliminare di vendita per l'inadempimento del promittente venditore, il giudice deve tenere conto, sotto il profilo del mancato guadagno - il quale in una con il danno emergente concretizza il pregiudizio subito dalla parte adempiente - della differenza tra il valore commerciale dello immobile oggetto del contratto e il prezzo convenuto, calcolandola con riferimento al momento in cui, per effetto della proposizione della domanda di risoluzione, l'inadempimento è divenuto definitivo e rivalutandola al fine di compensare gli effetti negativi della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio. (V 4397/82, mass n 422382; (V 5280/80, mass n 409124; (V 1140/71, mass n 351243; (V 3783/69, mass n 344073; (V 2696/67, mass n 330159; (V 0115/62, mass n 250185; (Conf 2850/82, mass n 420733).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)